apdf.it - arch Pina Di Francesco

architetto


Progettazione Architettonica; Direzione Lavori e Contabilità; Redazione Analisi Compatibilità Ambientale; Plastici in balsa e simili; Restauro dei monumenti architettonici; Restauro del paesaggio; Arredo Urbano; Architettura d'Interni; Arte dei Giardini. La progettazione architettonica è monitorata con l'ausilio di plastici di studio estemporanei. L'attività è svolta principalmente nelle città di Vasto e San Salvo in provincia di Chieti e Sulmona in provincia di L'Aquila.
Il Curriculum Professionale integrale è disponibile in area riservata accessibile con PW.


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Architetto
Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Chieti
Laurea in Architettura Indirizzo strutturale.
Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni" Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Titolo conseguito secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509.
Tesi di Laurea: Adeguamento Liturgico della Chiesa dell' Immacolata Concezione di Terni.

Attestati
Master in Restauro del Paesaggio Mediterraneo,
Scuola Superiore di Restauro del Paesaggio di Pescocostanzo (Aq)
Corso di formazione in materia di sicurezza sui cantieri mobili e temporanei ex D. Lgs 494/96, Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara.
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri, c/o Consorzio Autonomo Ente Fiera, 11 maggio 2007, Lanciano (ch)

a p d f Committenti
Azienda Massimo Di Paolo
Marcello Costruzioni
Ristorante La Gradisca
Ristorante Al Metrò
Ristorante Giro di Boa
Porto Turistico Le Marinelle
Sangiuliano Iole
De Santis Sergio
De Vincentiis Katia
Di Francesco Giuseppe
Grosso Nicola

collaborazioni

Ing. Massimo Vitellozzi, Roma
Ing. Valentino Sansiviero, Gissi-Vasto
Istituto Nazionale Forestazione Ambientale
Ing. Laudazi, Vasto
Arch D'Alessandro, Vasto
[continua... Architetto]

documenti

  • Nuovo Codice Deontologico
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    1 CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI Visto l'art. 4, comma 2, Cost. che così recita: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"; Visto l'art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"; Visto l'art. 41 Cost., che così recita: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali"; Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita: "La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse"; PREAMBOLO LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO La professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio. Con la sua attività, l'Architetto nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali L'Architetto rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell'utente finale. Per poter svolgere al meglio il suo compito, l'Architetto ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da...
  • Radio Anch'io: Piano Casa, Certificato Energetico, Normativa Antisismica
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    http://www.radio.rai.it/radio1/radioanchio/view.cfm?Q_EV_ID=291242
  • immagini
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  • Certificazione Energetica DPR 59_2009
    apdf
    testo in vigore dal: 25-6-2009 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare: l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli edifici, in materia di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al... Art. 1. Ambito di intervento e finalita' 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 2. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono integrati con successivi provvedimenti. 3. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti. Art....
  • Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
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    TITOLO I Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione) 1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli... TITOLO II Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici Art. 25. (Ambito di applicazione.) 1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonchè, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Art. 26. (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti) 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso... TABELLA A (Articolo 8) REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI __________________________________________________________________ Strutture da coibentare L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a (delta)t (m(elevato 2) ° C h/kcal), (delta)t è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 agosto 1977, e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi __________________________________________________________________ Sottotetti a = 0,1 __________________________________________________________________ Terrazzi e porticati a =...



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  • La Gradisca

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