Nuovo Codice Deontologico
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CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI
Visto l'art. 4, comma 2, Cost. che così recita: "Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società";
Visto l'art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione";
Visto l'art. 41 Cost., che così recita: "L'iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali";
Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita:
"La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento
armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del
patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse";
PREAMBOLO
LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
La professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica che impone doveri
nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle
trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei
paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione
della città e del territorio.
Con la sua attività, l'Architetto nel comprendere e tradurre le esigenze degli
individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio
concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come
espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
L'Architetto rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente,
fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione
degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico,
salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la
qualità della vita dell'utente finale.
Per poter svolgere al meglio il suo compito, l'Architetto ha il dovere di conservare
la propria autonomia di giudizio e di difenderla da...
Certificazione Energetica DPR 59_2009
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testo in vigore dal: 25-6-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare:
l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli edifici, in materia di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al...
Art. 1.
Ambito di intervento e finalita'
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica
degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
2. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono integrati con successivi provvedimenti.
3. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla
prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche
riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Art....